domenica 8 giugno 2014

LEX VEGANA, DURA LEX


Quando alla fine del 2012 accettai di candidarmi alle politiche 2013 per il Movimento 5 Stelle ricevetti una mail nella quale mi si invitava a impegnarmi, in caso di elezione, a sostenere una legge in difesa degli animali. 
Cercando sul sito dove avrei dovuto sottoscrivere l'impegno e seguendo diversi link approdai al testo di una proposta di legge preconfezionata, scritta da dei radicali, che andava oltre la difesa degli animali e che conteneva a mio avviso pregiudiziali di incostituzionalità, per cui decisi di non aderire.
Il sito dell'epoca è stato cambiato, ma qualche traccia è ancora visibile al link della Associazione Parte in Causa, associazione antispecista che si impegna in diverse campagne in difesa degli animali.
La stessa legge, in una versione "edulcorata" di alcuni degli aspetti più restrittivi (obbligo per una mensa, un giorno alla settimana di fornire solo alimenti privi di parti provenienti da animali o derivati) è stata ripresa, nel luglio 2013, dalla deputata del PD, Monica Cirinnà, con alcune sue colleghe. Il riferimento è leggibile sul sito della stessa deputata dove si trova anche il PDF della proposta di legge.
Non so come sia andata a finire la proposta di legge presentata dalla signora Cirinnà, ma venendo ai giorni d'oggi e al dunque, la proposta è stata ripresa, nella sua versione più restrittiva, anche se sarebbe meglio dire copiata, da un solerte deputato del Movimento 5 Stelle.
Attualmente è presente sul Sistema Operativo a 5 Stelle dove gli iscritti possono accedere con username e password, leggerla e inserire suggerimenti, proposte di emendamenti, obiezioni.
La potete trovare nella sezione dedicata all'ambiente con il titolo "Norme per la tutela e la promozione dell’Ambiente e della salute dei cittadini attraverso una scelta alimentare che riduca il consumo di cibi di origine animale, e altre disposizioni per  la promozione e diffusione di servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale ed elevato standard di salute". Resterà in discussione per almeno altri 40 giorni prima che Mirko Busto, legga i commenti e tragga spunto per portarla in commissione.

Non me ne vogliano i miei conoscenti vegani, e vegetariani, con questo breve articolo non voglio mettere in dubbio la giustezza della libertà di un adulto di scegliere quel che deve mangiare.
Non voglio perché a quello già ci pensa la proposta di legge che, per come è formulata, lascia qualcosa di più di qualche perplessità.
Il punto più discusso è l'art. 4 comma 1 che recita testualmente:

Art . 4
(Giorno settimanale per le diete a ridotto impatto ambientale
ed elevato standard di salute)
1.    In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, ivi comprese le mense aziendali  e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliere e nei pubblici esercizi  che svolgano servizio di somministrazione di alimenti e bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, deve essere garantito un giorno a settimana nel quale sono somministrati solo menu privi di qualsiasi alimento di origine animale.

introducendo di fatto l'obbligo di mangiare vegano anche a chi vegano non lo è.

Inutile dire che sono fioccate già numerose critiche e richieste di modifica se non addirittura di ritirare la PdL (proposta di legge, non pensate subito male), io sono dell'idea che, se già non è andata a buon fine la proposta della deputata PD, possa essere giusto inserire la possibilità di scelta per le mense pubbliche in cui sono costretti a nutrirsi i lavoratori e gli studenti maggiorenni (mense universitarie).
Questo però va associato a una scelta di qualità, perché qualsiasi cosa decidiate di mangiare per nutrirvi, quel che conta, a mio modesto parere, è che non vi diano cibo scadente. 
In questo senso la proposta di legge che stiamo elaborando è molto debole, non assicura a chi si nutre di cibi di provenienza animale che la carne sia di qualità, che venga da allevamenti non intensivi, che sia sana.
Così come non chiede che i vegetali siano di qualità, parla in modo generico di filiera corta, che è una condizione forse necessaria ma di sicuro non sufficiente a garantire la qualità.
Quanta soia OGM viene venduta ogni giorno?
Non intendo addentrarmi sulla validità o meno della dieta vegana, io sono scettico, ma quello è il mio punto di vista, seppur suffragato da alcune informazioni di un certo peso. Ma anche una dieta vegetariana non stretta, che di sicuro è più semplice da mantenere equilibrata a livello nutrizionale, necessita di prodotti buoni per essere valida. E spero che su questo si possa essere tutti concordi.
 Altra grossa falla della proposta di legge, copiata pari pari dalla versione del PD, a suo volta probabilmente presa in toto da quella che proposero a me,  è la parte relativa il percorso separato per cuochi vegani.
Un cuoco è un cuoco, a mio parere se non sa fare un uovo al tegamino è difficile definirsi tale. Inoltre e sopratutto viviamo in Italia, il paese dei furbi.
Se, mettiamo il caso, uno potesse diventare cuoco con un percorso fortemente facilitato (lavorare la carne eil pesce non è poca roba) rischieremmo di trovarci con una barca di svogliati che, folgorati sulla via di Damasco si dichiarerebbero obiettori durante gli studi, salvo poi aprire una steak house il giorno dopo il diploma.
Ultimo ma non meno importante, è difficile vigilare sull'applicazione di una legge siffatta. E' praticamente impossibile verificare che l'aggiudicatario di una gara rispetti quanto proposto in merito ai Km 0, rischieremmo a mio parere l'ennesima legge inapplicabile, sempre che l'obbligo di un giorno di dieta vegana non ne pregiudichi addirittura la costituzionalità

Ci sono 40 giorni circa per contribuire a cambiare questa proposta oppure per chiederne il ritiro cosa che alcuni dei molti che hanno obiettato in effetti chiedono. 
Vi riporto di seguito, per vostra comodità il testo completo, ma vi invito a seguire l'evoluzione del progetto direttamente sul sistema operativo a 5 stelle e, nel caso ancora non siate iscritti e registrati al portale, vi invito a farlo, così da poter dare il vostro contributo, quale che riteniate sia il più adeguato.
Io scriverò li i miei suggerimenti che si possono riassumere in una semplificazione (sganciare la parte riguardante i percorsi per diventare cuochi "obiettori" e nell'andare verso una maggior liberalità. Le persone devono essere libere di scegliere cosa mangiano. Lo stato ha il dovere morale di far si che quel che mangiano sia di un certo livello qualitativo,qualunque sia la loro scelta.

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PROPOSTA DI LEGGE
Norme per la tutela e la promozione dell’Ambiente e della salute dei cittadini attraverso una scelta alimentare che riduca il consumo di cibi di origine animale, e altre disposizioni per  la promozione e diffusione di servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale ed elevato standard di salute
 
Art.1
(Principi generali)
1.    Lo Stato garantisce e promuove sulla base dei più recenti dati scientifici le diete alimentari caratterizzate da un minor impatto ambientale ed un abbassamento dei rischi sulla salute umana rispetto all’alimentazione fondata sul consumo di prodotti di origine animale, a tal fine privilegiando una dieta alimentare che escluda il consumo di alimenti di origine animale.
2.    La presente legge tutela il diritto dei cittadini ad un'alimentazione in linea con la propria cultura ambientale e nutrizionale, nel rispetto dell’ambiente, della salute delle persone e della preservazione della vita degli animali.

Art. 2
(Definizioni)
Ai sensi della presente legge si intende per:
a)    “dieta alimentare”: alimentazione quantitativamente e qualitativamente definita atta a mantenere lo stato di salute della persona;
b)    “prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile”: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;
c)    “prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile”: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;
d)    “luogo di ristorazione”, qualsiasi mensa o esercizio pubblico o aperto al pubblico, ivi comprese mense prescolastiche, scolastiche, universitarie, ospedaliere, militari, penitenziarie, aziendali e di altri luoghi di permanenza o ricovero;
e)    “menù”: primo, secondo piatto e contorno, oppure piatto unico equivalente a primo, secondo e contorno, di equilibrato e sufficiente valore nutrizionale per un pasto.
f)     “menù privo di qualsiasi alimento di origine animale”: primo, secondo piatto e contorno, oppure piatto unico equivalente a primo, secondo e contorno, di equilibrato e sufficiente valore nutrizionale per un pasto, che esclude carne, pesce e altri alimenti derivanti dall’uccisione di animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale.
  
Art .3
(Ambito di applicazione)
1.    In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, ivi comprese le mense aziendali  e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera e nei pubblici esercizi  che svolgono servizio di somministrazione di alimenti e bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, deve essere garantita un’adeguata  disponibilità di menù  privi di qualsiasi alimento di origine animale.
2.    Negli appalti per l’affidamento dei servizi di ristorazione, catering e bar,  deve essere prevista la somministrazione di menù  privi di qualsiasi alimento di origine animale  con previsione di apposite clausole che stabiliscono penali in relazione alla gravità delle eventuali omissioni ed alla reiterazione di esse.
3.    I menu di cui ai commi 1 e 2, sono strutturati in modo da assicurare un apporto bilanciato di tutti i nutrienti, così come indicato dalla scienza ufficiale in materia di nutrizione e anche in considerazione dei progressi scientifici in tale campo, né possono essere inseriti ingredienti di origine animale non identificabili organoletticamente, e comunque assicurare una buona varietà di pietanze e appetibilità.
4.    Al fine di assicurare un servizio adeguato ai consumatori, il personale preposto alla somministrazione degli alimenti  deve essere adeguatamente informato delle prescrizioni previste dalla presente legge.
  
Art . 4
(Giorno settimanale per le diete a ridotto impatto ambientale
ed elevato standard di salute)
1.    In tutte le mense pubbliche, convenzionate e private, o che svolgono in qualsiasi modo servizio pubblico di ristorazione collettiva, ivi comprese le mense aziendali  e interaziendali, le mense che svolgono servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliere e nei pubblici esercizi  che svolgano servizio di somministrazione di alimenti e bevande in forma sostitutiva, quali bar e ristoranti convenzionati con i luoghi di lavoro, deve essere garantito un giorno a settimana nel quale sono somministrati solo menu privi di qualsiasi alimento di origine animale.
2.    Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle mense ospedaliere, qualora al malato sia prescritta specifica dieta alimentare.
 
Art. 5.
(Incentivi all’utilizzo dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile nei servizi di ristorazione collettiva affidati agli enti pubblici)
1.    Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell’allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) della presente legge.
2.    L’utilizzo dei prodotti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all’origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
  
Art. 6
(Misure per la promozione dell’educazione alimentare)
1.    Il  Ministro  della  pubblica  istruzione con le modalità di cui all’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 promuove e sostiene, con  appositi finanziamenti  disponibili  negli  ordinari stanziamenti di bilancio, progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a diffondere una educazione alimentare, che privilegia un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell’individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale.
2.    A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con i Ministeri della salute e dell’Ambiente, inserisce l’insegnamento di nozioni di nutrizione, gastronomia e ristorazione vegetariana e vegana nei programmi didattici destinati agli istituti professionali alberghieri e agli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi.

3.    Gli studenti che per scelta etica si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a seguire le lezioni didattiche pratiche riguardanti l’utilizzo di alimenti di origine animale.

4.    Gli istituti di cui al comma 2 hanno l’obbligo di rendere noto a tutti gli studenti il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli in seguito all’esercizio di tale diritto.

5.    Agli studenti obiettori viene offerta una proposta didattica alternativa per integrare il monte ore previsto dai programmi ministeriali.
 
Art. 7
(Iniziative per gli studi e la ricerca sull’impatto dei  regimi alimentari in agricoltura )
1.    Il  Ministro  delle politiche agricole e Forestali,  anche avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare promuove studi e ricerche finalizzati a verificare i diversi effetti sull’agricoltura e sull’ambiente delle diete alimentari associate al consumo dei prodotti di origine animale rispetto alle diete che lo escludono e adotta, di concerto con il Ministero della Salute,  programmi informativi rivolti ai cittadini sui benefici per la salute e per l’ambiente di una dieta  senza consumo di alimenti di origine animale.







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